IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019].

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Di seguito i regolamenti comunali IMU.
REGOLAMENTO
Regolamenti Comunali

COME SI PAGA ?

COME SI PAGA ?
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’IMU deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno mentre la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito Apri Link Esterno’anno di riferimento. E' inoltre possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
Il versamento dell'Imu deve essere effettuato tramite modello F24. Il versamento potrà essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'ert. 5 del D.L. 7 marzo 2005, n. 92 denominata PagoPA.
Richiesta informazioni
Per ulteriori modalità di pagamento, rivolgersi all'Ufficio Tributi.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote/

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU
Il principio generale è quello per cui l’obbligo di invio della dichiarazione IMU ricorre nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nelle ipotesi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare
Modello di Denuncia e Guida Operativa per la compilazione.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

Ravvedimetno Operoso lungo
Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste, puo' regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso anche ai tributi locali il ravvedimento lungo (oltre l'anno dopo la scadenza). Pertanto, anche per l'IMU dovuta per gli anni precedenti, si potra' regolarizzare la situazione anche oltre l'anno dalla normale scadenza.
L'istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall'art. 13 del Dlgs. n. 472 del 1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. La sanzione (del 30%) e' ridotta sempreche' per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento. In particolare:
- se il pagamento e' effettuato entro 15 gg dalla scadenza la sanzione e' pari allo 0,1% delle imposte dovute per ogni giorno di ritardo (riduzione della sanzione a 1/10);
- se il pagamento e' effettuato entro 30 gg dalla scadenza la sanzione e' pari al 1,5% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/10);
- se il pagamento e' effettuato entro 90 gg dalla scadenza la sanzione e' pari al 1,67% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/9);
- se il pagamento e' effettuato entro 1 anno dalla scadenza la sanzione e' pari al 3,75% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/8);
- se il pagamento e' effettuato oltre 1 anno ma entro il 2 dell'anno dalla scadenza la sanzione e' pari al 4,29% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/7);
- se il pagamento e' effettuato oltre 2 anni dalla scadenza la sanzione e' pari al 5% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/6);
Di regola il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonche' al pagamento degli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento (gli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sui tributi non versati).
In caso di ravvedimento IMU, le sanzioni e gli interessi vanno sommati alla maggiore imposta dovuta e versati utilizzando un unico codice tributo.
Link per calcolo IMU: